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Maltrattamento animali: cosa fare? come agire?

di Amelia (04/01/2009 - 22:26)

A volte si assiste a casi di maltrattamento, ma non sappiamo come intervenire, non conosciamo la legge, allora ho pensato che può essere utile avere indicazioni.

Ecco qui i link utili:

La legge, le modalità, il diritto...

http://it.wikipedia.org/wiki/Maltrattamento_di_animali

e qui altri link  cui rivolgersi:

Cosa fare se ci capita di vedere maltrattamenti? come intervenire ? come denunciare?

http://animalweb2003.altervista.org/Cani/Maltrattamenti/Introduzione.php

Da questo sito copio :

Se siete a conoscenza di un episodio di maltrattamento, per far sì che i colpevoli vengano puniti, è necessario sporgere denuncia ai Carabinieri o, in alternativa, a qualsiasi altro organo di polizia giudiziaria (Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il maltrattamento.

E’ bene inviare, per conoscenza, l’esposto/denuncia alla sede ENPA più vicina, e, nel caso specifico in cui l'episodio di maltrattamento fosse un caso di avvelenamento è bene, in via preventiva, affiggere nella zona interessata degli avvisi fotocopiati.

La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma scritta (in carta libera senza marche da bollo):

  • chi sceglie la forma orale descriverà al carabiniere di turno, in maniera più chiara e precisa possibile, il fatto che costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto e il nome del responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che procederà alle indagini del caso;
  • chi invece sceglie la forma scritta deve ricordarsi di:
    • intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento;
    • indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
    • fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei fatti;
    • indicare tutti gli elementi utili per giungere, direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
    • indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano riferire sui fatti.
    • La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire alla presenza del
      pubblico ufficiale.

La Procura ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento.

E' sempre opportuno, nella denuncia, richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 codice di procedura penale, in modo da poter richiedere copia del provvedimento e valutare i motivi della stessa.

Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.

Dal link sopra riportato avrete tutti i chiarimenti necessari e dalla Home trovrete tante notizie utili:

http://animalweb2003.altervista.org/Home.htm

Dalla Polizia di Stato ecco un link utile:

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/consigli/animali/maltrattamenti.html

Come denunciare? ecco un altro sito:

http://www.micimiao.it/denuncia.htm

Spero di aver raccolto notizie a sufficienza, ma se manca qualcosa ringrazio per l'avviso e per qualsiasi aiuto.

Grazie da parte degli animali che non hanno voce...

 

 

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Maltrattamento degli animali: la legge!

di Amelia (04/01/2009 - 22:04)

Considerato tutto quello che succede credo sia opportuno avere sott'occhio la legge per sapere cosa fare.

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


 Art. 1

(Modifiche al codice penale)

     1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

 

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

 

    2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

    3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

     1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

    2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

 

    3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

     1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

 

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

 

    2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

    2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

 

    3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)

     1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

     1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

    2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

 

    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

     1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

 Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

     1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

    2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

 

    3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

 Art. 9.

(Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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No vivisezione theleton, facciamoci sentire!! grazie!!

di Amelia (04/01/2009 - 16:22)

Sentite bene questa ricerca scentifica.. poi decidete se è il caso di destinare soldini a questa catena che destina buona parte dei soldi raccolti  alla  vivisezione! 

Oggetto:
no vivisezione theleton, facciamoci sentire!! grazie!!
Data:
04/gen/09
Messaggio:
Telethon.... dove finiscono i soldi della ricerca
Stampa l'articolo

Data di inserimento: 10/12/2008 [ 1 Commento ]
Fonte: info@agireora.org


Tra pochi giorni inizia la maratona televisiva di Telethon, che
raccogliera` moltissimi soldi, una buona parte dei quali verra`
purtroppo utilizzata per finanziare la vivisezione.

Lo sterminio di animali per la ricerca di base aumenta di anno in anno,
del 40% dal 2000 al 2003, e ancora del 22% dal 2003 al 2006. Nessuna
evoluzione scientifica ed etica, ma anzi, un continuo peggioramento, in
spregio alla sofferenza degli animali e a quella dei malati, che di
certo non traggono vantaggio dalle cure per i topi.

Chiediamo a tutti di fare TRE cose, per cercare di contrastare questa
tendenza distruttiva, anche se e` chiaro che le forze in campo sono del
tutto impari.

1. Scrivere a Telethon per dir loro che non li sosterremo fino a che non
la smetteranno con la vivisezione (piu` oltre e` disponbiile il
messaggio-tipo e l`email a cui scrivere);

2. scrivere ai Partner, Sponsor e Sostenitori di Telethon, facendo loro
presente quanta vivisezione fa Telethon (piu` oltre messaggio-tipo e
destinatari);

3. visitare questa pagina per capire QUANTA vivisezione fa Telethon e
per aiutarci a diffondere le informazioni contenute nell`articolo, anche
attraverso i BANNER presenti nella pagina:
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=390

Grazie!

Ecco le indicazioni per i punti 1 e 2:

1. Scriviamo a Telethon

info@telethon.it

Messaggio-tipo (da personalizzare, se volete, SENZA usare insulti):

--------------

Spett.le Direzione di Telethon,

mi unisco alla richiesta di tante persone per chiedervi di smettere di
finanziare la vivisezione (o sperimentazione animale, se preferite
questo termine) e per informarvi che non vi sosterro` fino a che non
cambierete comportamento, e che invitero` i miei conoscenti a fare lo
stesso.
La vivisezione nelle ricerca di base e` in enorme aumento di anno in
anno, e questo e` semplicemente una vergogna, uno spreco di vite
animali, di tempo, di soldi, per "ricerche" che non servono di certo a
guarire i malati.
Usate i soldi raccolti solo per fare ricerca vera, quella senza uso di
animali, grazie.

Distinti saluti,
... nome cognome ...

--------------------

2. Scriviamo ai Partner, Sponsor e Sostenitori di Telethon, che sono
questi (almeno, quelli che dispongono di una casella pubblica
funzionante). Alcuni sostenitori dello scorso anno quest`anno non lo
sono piu`, bene...
I sostenitori di quest`anno sono:

BNL - Gruppo BNP Paribas, Lions; Giunti; Bricofer; Siae, Artigiancassa,
Snai; Fashion District; Federazione Italiana Tabaccai; Gamestop; Music
Village; Qubo; Federnuoto; Avis; e poi le varie fondazioni bancarie.

Indirizzi a cui scrivere:

annapaola.demichele@bnlmail.com, segreteria.lions@libero.it,
info@giunti.it, info@bricofer.it, urp@siae.it,
artigiancassa@artigiancassa.it, info@snai.it, info@fashiondistrict.it,
fit@tabaccai.it, servizio.clienti@ebgames.com,
r.volpe@forummusicvillage.com, info@autentiqubo.it, info@federnuoto.it,
segreteria@fondazionecralessandria.it, info@fondazionecrcento.it,
info@entecarifirenze.it, info@fondazionecarilucca.it,
comunicazione@fondazionecariplo.it, info@ibnaf.it,
segreteria@fondazione.cariorvieto.it, info@fondazionecariparo.it,
info@fondazionecrfoligno.191.it, carit@carit.it, info@lafondazione.com,
fmps@fondazionemps.it, segreteria@fondazionecarispo.it,
info@compagnia.torino.it, segreteria@fondazionecariverona.org,
izzo@civita.it, info@fondazionemediolanum.it, avis.nazionale@avis.it

oppure, col ";" come separatore:

annapaola.demichele@bnlmail.com; segreteria.lions@libero.it;
info@giunti.it; info@bricofer.it; urp@siae.it;
artigiancassa@artigiancassa.it; info@snai.it; info@fashiondistrict.it;
fit@tabaccai.it; servizio.clienti@ebgames.com;
r.volpe@forummusicvillage.com; info@autentiqubo.it; info@federnuoto.it;
segreteria@fondazionecralessandria.it; info@fondazionecrcento.it;
info@entecarifirenze.it; info@fondazionecarilucca.it;
comunicazione@fondazionecariplo.it; info@ibnaf.it;
segreteria@fondazione.cariorvieto.it; info@fondazionecariparo.it;
info@fondazionecrfoligno.191.it; carit@carit.it; info@lafondazione.com;
fmps@fondazionemps.it; segreteria@fondazionecarispo.it;
info@compagnia.torino.it; segreteria@fondazionecariverona.org;
izzo@civita.it; info@fondazionemediolanum.it; avis.nazionale@avis.it

Lettera tipo:

--------------------

Spett.li Partner, Sponsor e Sostenitori di Telethon,

mi unisco a tante altre persone nell`inviarvi questo messaggio per
mettervi al corrente dell`enorme quantita` di esperimenti su animali -
cioe` vivisezione - finanziati da Telethon, anche grazie al vostro sostegno.

Questo articolo ben spiega la quantita` di vivisezione che finanzia
Telethon:
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=390

La vivisezione nelle ricerca di base e` in enorme aumento di anno in
anno, e questa e` semplicemente una vergogna. Nessuna evoluzione
scientifica ed etica, ma anzi, un continuo peggioramento, in spregio
alla sofferenza degli animali e a quella dei malati, che di certo non
traggono vantaggio dalle cure per i topi.

I dati sulla quantita` di vivisezione effettuata da Telethon, illustrati
dall`articolo sopra citato, parlano da soli. Tanti cittadini sono
amareggiati e delusi da questo inutile spreco di vite e di risorse. In
tanti vi chiediamo di non finanziare più tali iniziative, fino a che
Telethon non si impegnera` a non finanziare piu` la vivisezione e a
usare tutti i soldi raccolti solo per fare ricerca vera, quella senza
uso di animali, e non piu` una parte per la ricerca e una parte per la
vivisezione!

Si` ad una ricerca etica, responsabile e davvero scientifica, no
all`inutile massacro di vite della vivisezione!

Distinti saluti,
... nome cognome ...

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